Art. 23.
(Disposizioni generali).

      1. La scuola superiore accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato l'esame di Stato conclusivo della scuola media.
      2. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel Paese di provenienza, sono ammessi d'ufficio se hanno compiuto quattordici anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, in accordo con le norme vigenti.
      3. Allo scopo di rendere realmente possibile l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nelle scuole superiori situate in aree caratterizzate da forte pendolarismo studentesco, sono predisposti tutti i servizi indispensabili per rendere agevole la frequenza scolastica e la permanenza a scuola anche al di fuori dell'orario di lezione. Lo Stato trasferisce agli enti locali preposti i finanziamenti necessari all'erogazione degli specifici servizi richiesti dalle singole scuole.
      4. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e sostiene con appositi progetti l'ampliamento dell'orario didattico con approccio laboratoriale e il pieno utilizzo degli edifici scolastici, anche con l'attivazione di mense scolastiche e spazi aggiuntivi per lo studio individuale, la ricerca, l'attività artistica, culturale e sportiva, attraverso appositi finanziamenti.